Accesso civico

Accesso civico "semplice" L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza. Con atto del 02/02/2015 n° 2 , il Comitato Esecutivo, ha delegato al Direttore del Consorzio Aurelio Tagliaboschi, le funzioni e compiti inerenti la Trasparenza, tra cui quelli attinenti all’accesso civico. Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate alla Aurelio Tagliaboschi I recapiti a cui contattarla sono i seguenti: • e-mail: aurelio.tagliaboschi@consorziobonificasudanagni.it. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che conclude il procedimento di accesso civico entro i successivi 15 giorni (L. 241/1990, art. 2, c. 9-ter). A fronte dell’inerzia da parte del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116). Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della Legge 241/1990 e dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 33/2013 è il Geom. Stefano Scarselletta I recapiti a cui contattarlo sono i seguenti: • e-mail: stefanoscarselletta@consorziobonificasudanagni.it. • Telefono :0775/733632. 1. MODULO RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE Accesso civico “generalizzato” (FOIA) Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti. La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso. L’istanza può essere presentata alternativamente: • all’ufficio Protocollo • al Responsabile della Trasparenza (mail: Le modalità di presentazione sono: • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici; • a mezzo a PEC al seguente indirizzo L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici per esprimersi. Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione di approvazione dell’accesso. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame). 2. Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
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